Delicta iuris gentium

Raphael Lemkin

Tuesday, July 6, 2010

Testo integrale della risoluzione del Parlamento europeo sul patrimonio culturale in Azerbaigian

Il Parlamento europeo ,
– viste le sue risoluzioni del 9 giugno 2005(1) e del 27 ottobre 2005 sull'Azerbaigian(2)
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sulla politica europea di prossimità(3) ,
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Caucaso meridionale, in particolare quella dell'11 marzo 1999 sull'appoggio al processo di pace nel Caucaso(4) , e la raccomandazione al Consiglio del 26 febbraio 2004 sulla politica dell'UE nei confronti del Caucaso meridionale(5) ,
– vista la decisione presa dal Consiglio il 14 giugno 2004 di includere sia l'Armenia che l'Azerbaigian nella politica europea di vicinato, in particolare allo scopo di promuovere relazioni di buon vicinato, soprattutto attraverso il rispetto delle minoranze,
– visti gli obblighi che incombono all'Azerbaigian e all'Armenia nell'ambito del Consiglio d'Europa, in particolare in forza della Convenzione culturale europea, della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (rivista) e della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che i due paesi hanno ratificato e si sono impegnati a rispettare,
– visti la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (UNESCO) e il relativo protocollo, anch'esso del 1954, sottoscritti sia dall'Armenia che dall'Azerbaigian, i quali si applicano ai territori occupati,
– vista la dichiarazione dell'UNESCO del 2003 concernente la distruzione intenzionale del patrimonio culturale, con la quale la comunità internazionale riconosce l'importanza della protezione del patrimonio culturale e ribadisce il suo impegno a lottare contro qualsiasi forma di distruzione intenzionale di tale patrimonio, affinché esso possa essere trasmesso alle generazioni future,
– viste la relazione dell'ICOMOS(6) e la relazione interlocutoria sulla libertà di culto e di religione della commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite(7) ,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che, stando a quanto asserito dall'Armenia, nel novembre 1998 e nel dicembre 2002 il cimitero armeno di Giulfa, nella regione di Nakhichevan, sarebbe stato oggetto di campagne di distruzione ad opera delle forze azere; considerando che l'ultima distruzione è avvenuta nel dicembre 2005, come dimostra un recente video girato dalle autorità armene,
B. considerando che vi sono state numerose reazioni a questi eventi da parte della comunità internazionale; che l'Azerbaigian non ha dato risposta alle richieste di informazioni presentate da Abdelfattah Amor, ex relatore speciale delle Nazioni Unite, relativamente agli avvenimenti del novembre 1998 e del dicembre 2002,
C. considerando che sono state formulate gravi accuse nei confronti delle autorità azere, che sarebbero state coinvolte nella distruzione di questi monumenti,
D. sottolineando il carattere eccezionale del cimitero di Giulfa, che accoglieva ancora 6.000 "khatchkar" – croci scolpite in pietra, tipiche dell'arte religiosa armena – che sono testimonianza della varietà etnica e culturale della regione,
E. considerando che la distruzione o profanazione di qualsiasi monumento o oggetto appartenente al patrimonio culturale, religioso o nazionale viola i principi dell'Unione europea,
F. considerando che la distruzione avviene nel contesto del "conflitto congelato" tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul territorio dell'Alto Karabakh,
G. considerando che i negoziati sull'Alto Karabakh potrebbero concludersi positivamente in un prossimo futuro e che potrebbe essere trovato un accordo sui principi della soluzione del conflitto, malgrado l'incontro di Rambouillet tra i presidenti di Armenia e Azerbaigian avvenuto il 10 e 11 febbraio 2006, sia risultato improduttivo,
H. ricordando che la politica europea di prossimità mira ad instaurare un partenariato privilegiato con l'Azerbaigian e l'Armenia sulla base di valori comuni, che comprendono il rispetto delle minoranze e del loro patrimonio culturale,
1. condanna fermamente la distruzione del cimitero di Giulfa come pure la distruzione di tutti i siti d'importanza storica in territorio armeno o azero, e condanna qualsiasi azione analoga che miri a distruggere il patrimonio culturale di un popolo;
2. invita il Consiglio e la Commissione a fare chiaramente presente ai governi dell'Armenia e dell'Azerbaigian che devono esplicare ogni possibile sforzo per porre fine alla pratica della pulizia etnica che ha provocato tali distruzioni, e per trovare soluzioni intese a facilitare il ritorno graduale dei profughi e degli sfollati;
3. esige che i governi dell'Azerbaigian e dell'Armenia rispettino i loro impegni internazionali – segnatamente per quanto riguarda il patrimonio culturale – e in particolare quelli derivanti dalla loro adesione al Consiglio d'Europa e dall'integrazione nella politica europea di prossimità;
4. sottolinea che il rispetto dei diritti delle minoranze, compreso il patrimonio storico, religioso e culturale, è una condizione per un autentico ed efficace sviluppo della politica europea di vicinato, che deve condurre anche all'instaurazione di relazioni di buon vicinato tra tutti i paesi interessati;
5. chiede che l'Azerbaigian autorizzi sul suo territorio missioni di studio e di protezione del patrimonio archeologico, in particolare di quello armeno, realizzate ad esempio da esperti operanti nel quadro dell'ICOMOS, e autorizzi anche una delegazione del Parlamento europeo a visitare il sito archeologico di Giulfa;
6. invita i governi dell'Armenia e dell'Azerbaigian a rispettare i loro impegni internazionali, in particolare nel settore della cultura e della salvaguardia del patrimonio culturale, impegni che hanno assunto nell'ambito della loro partecipazione a organizzazioni internazionali come l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, e li invita ad adoperarsi a fondo per proteggere il patrimonio archeologico, storico e culturale presente sul loro territorio, onde evitare la distruzione di altri siti in pericolo;
7. invita la Commissione e il Consiglio ad inserire una clausola relativa alla protezione degli inestimabili siti archeologici o storici presenti in questi territori nei piani d'azione attualmente in corso di discussione nel quadro della politica europea di vicinato;
8. invita la Commissione ed il Consiglio a subordinare l'attuazione dei piani d'azione della politica europea di vicinato al rispetto, da parte dell'Azerbaigian e dell'Armenia, di principi universalmente riconosciuti, in particolare dei loro obblighi, in quanto membri del Consiglio d'Europa, in relazione ai diritti umani e delle minoranze; invita la Commissione e il Consiglio ad inserire nei piani d'azione disposizioni specifiche riguardanti la protezione del patrimonio culturale delle minoranze;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi nazionali degli Stati membri, al governo e al Presidente dell'Armenia, al governo e al Presidente dell'Azerbaigian nonché alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Direttore generale dell'UNESCO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

http://www.comunitaarmena.it/

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